provvedimenti
D.Lgs. n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione Amministrazione Trasparente, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.