class action
D. Lgs. n. 33/2013 - articolo 32
Obblighi di pubblicazione i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati.
In base all'allegato 1 della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1134 dd. 08.11.2017, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, quale ente pubblico, non è soggetto alla pubblicazione dei dati relativi ai servizi erogati.