corte dei conti
D. Lgs n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana non è soggetto al controllo diretto della Corte dei Conti in quanto non rientrante nell'elenco degli enti facenti parte della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ma è soggetto al controllo indiretto della Corte dei Conti per tramite della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Inoltre, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 28, è soggetto al controllo di legittimità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda:
a) il bilancio di esercizio;
b) il bilancio di previsione;
c) il piano dei conti di cui all'articolo 3 bis, comma 2;
d) lo Statuto consortile;
e) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.