opere pubbliche
D. Lgs. n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 38 commi 1 e 2
Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione (inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante); le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della L. 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioini pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono pubblicate anche le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.